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Nelle detrazioni previste dallo Stato per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche

Incentivi: si detrae anche l’Iva

Va applicata al 10 per cento ma con qualche eccezione: acquisto di materiali da chi non esegue i lavori, prestazioni professionali o di servizi in subappalti


Gli incentivi previsti dalla legge sulle ristrutturazioni e riqualificazioni sono calcolati sulla spesa lorda ovvero IVA inclusa. Quanto incide l’IVA?
Gli interventi di riqualificazione energetica hanno lo stesso regime di IVA previsto per gli interventi di ‘recupero’ del patrimonio immobiliare. Detto ciò, occorre distinguere tra l’IVA da applicare alle “prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali” e l’IVA da applicare alle “cessioni di beni”.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili residenziali (si intendono gli interventi sia di ristrutturazione, sia di restauro, sia di risanamento conservativo) sono assoggettati al cosiddetto “regime agevolato dell’IVA ridotta”, che consiste nell’applicazione dell’IVA al 10%.
“Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto - spiega l’Agenzia delle Entrate -. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica alla differenza tra l’intero corrispettivo dovuto dal committente e il valore dei cosiddetti beni significativi”. A ragione di chiarezza riportiamo il seguente esempio: supponiamo che il corrispettivo dovuto dal committente ammonti a euro 10.000, dei quali euro 4.000 per la prestazione lavorativa ed euro 6.000 per l’acquisto di beni significativi. Come si applica l’IVA sulla quota di euro 6.000? L’IVA agevolata al 10% si applica su euro 4.000 (10.000 meno 6.000 uguale 4.000) e sui restanti euro 2.000 l’IVA è della misura ordinaria del 22%.
Vi sono quattro eccezioni in cui l’IVA agevolata al 10% non si può applicare:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% (21% fino al 30 settembre 2013) alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo”.
Sono inclusi nella agevolazione dell’aliquota IVA del 10%: l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia [individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380]; le forniture dei cosiddetti ‘beni finiti’, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
“L’agevolazione - conclude l’Agenzia delle Entrate - spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue”.
Resta da chiarire cosa si intende per “beni significativi”. Essi sono espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza.

di Flora Bonaccorso. Pubblicato in Attualità il 10/01/2014 Scarica il pdf


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