L'Iva sulla TIA non va pagata - Articolo - IlMercatinoSicilia.it

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Dopo la decisione di Giudice di Pace e Commissione Tributaria

L'Iva sulla TIA non va pagata

I cittadini potranno chiedere il rimborso

Con un comunicato stampa dello scorso 20 ottobre, la Federconsumatori è riuscita a mettere la parola fine alla ormai barzelletta dell'IVA sulla tassa dei rifiuti.
Il giudice di Pace di Genova e la Commissione Tributaria Provinciale di Siena hanno dato ragione alla Federconsumatori permettendo ai cittadini, circa 17 milioni, che per anni hanno pagato ingiustamente l'IVA sulla TIA (Tariffa Igiene Ambientale) di poter richiederne il rimborso.
Per le oltre 6 milioni di famiglie del territorio italiano si cominciano a vedere i primi spiragli di "giustizia", un riallineamento economico tanto sentito e richiesto dall'Associazione della Federconsumatori che non si è arresa nonostante il vergognoso ed esplicito rifiuto del Governo di negare il rimborso ad una vera e propria "tassa sulla tassa", continuando con innumerevoli e concrete iniziative per far valere i diritti dei cittadini, sanciti dalla precisa sentenza dell'Alta Corte Costituzionale e della Cassazione a sezioni unite, che avevano ampiamente dichiarato illegittima l'IVA sulla TIA.
A far da pioniere ed ottenere i primi risultati è stata la città di Genova, dove un Giudice di Pace si è espresso favorevole alla richiesta della Federconsumatori condannando l'azienda AMIU Genova SPA a restituire ai cittadini richiedenti gli importi versati per l'IVA pagata indebitamente dal 2006 al 2009, per un totale di 80,70 Euro.
Nello stesso periodo anche la città di Siena è stata emanata una sentenza analoga da parte della Commissiona Tributaria Provinciale.
Mauro Zanini, Vice Presidente Federconsumatori in un'intervista ha dichiarato che "Alla luce di queste importanti vittorie, continueremo a proporre su tutto il territorio nazionale delle cause pilota di fronte ai Giudici di Pace, ed invitiamo quindi i cittadini a non darsi per vinti e ad effettuare, qualora non l'avessero già fatto, la richiesta rivolgendosi alle nostre strutture per il rimborso di quanto indebitamente pagato".
Lo stesso continua spiegando "Non ha funzionato, quindi, il "gioco delle tre carte" messo in atto dal Governo, che pur di non dare applicazione alla sentenza della Corte Costituzionale, ha aggirato in ogni modo la questione etichettando e mascherando la nuova TIA2 (Tariffa Integrata Ambientale) come "prestazione di servizio", su cui è applicabile l'IVA. Ovvero come cambiare solo il nome, senza modificare la sostanza.
È ora che il Governo, di fronte al nuovo scenario delineato dai pareri espressi a Genova e Siena, si assuma finalmente le proprie responsabilità, facendosi carico del pieno rispetto della sentenza della Corte: sospendendo quindi l'applicazione dell'IVA sulle bollette e aprendo la strada ai rimborsi finora negati ai cittadini".

Data_________________
Raccomandata a.r. Spett.le "indicare la società Gestore"
___________________
"sede legale"
Via ___________, n. _____
_______ - ______ (___)
Raccomandata a.r.
S.p.m. Spett.le
"indicare Comune di competenza"
_______________________
Via ____________, n. _____
_______ - ________ (___)

e p.c. Federconsumatori di Modena
Fax 059.260446


OGGETTO: ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA E DIFFIDA DALL'ADDEBITO I.V.A. AL 10% ALLA T.I.A. ("TARIFFA IGIENE AMBIENTALE") E CONTESTUALE RICHIESTA DI RESTITUZIONE I.V.A. INDEBITAMENTE VERSATA.
SIG./SIG.RA_____________________________________
UTENZA N. ___________;
CONTRATTO N. __________________
Formulo la presente nella mia qualità di utente-fruitore del servizio di smaltimento rifiuti, n. contratto _________, n. utente ____________, soggetto a Tariffa Igiene Ambientale (nel proseguo solo "TIA"). Come a Voi noto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 ha stabilito che la TIA presenta tutte le caratteristiche di un tributo e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie ma costituisce una mera variante della TARSU (Tassa sui Rifiuti Solidi urbani). Ne consegue che alla TIA è inapplicabile l'imposta di valore aggiunto. Pertanto, la Vostra pretesa di pagamento dell'I.V.A. al 10%, per il servizio di smaltimento rifiuti soggetto a TIA, è illegittima. Quanto da Voi percepito, dall'indebito versamento di tale imposta, deve essermi restituito, poiché non dovuto ex lege. Vi diffido, pertanto, di cessare, fin dalla prossima fattura, l'addebito di tale imposta e di provvedere, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente, alla restituzione dell'IVA irregolarmente pretesa nelle fatture precedenti, e indebitamente incassata; in mancanza, agirò per la tutela dei miei diritti in ogni sede ritenuta opportuna, con maggiore aggravio di spese a Vostro carico. La presente vale quale atto di costituzione in mora e atto interruttivo di ogni prescrizione.
Distinti saluti

Cosa fare

Prima di tutto bisogna controllare di avere tutte le ricevute di pagamento relative alla TIA, facendo attenzione che, nelle relative fatture, sia stata effettivamente addebitata l'IVA. Per richiedere il rimborso e la cessazione immediata dell'applicazione dell'IVA, per gli aventi diritto basterà recarsi presso uno degli sportelli della Federconsumatori dislocati su tutto il territorio nazionale, dove potranno compilare degli appositi moduli e dove riceveranno tutta l'assistenza necessaria. In ogni caso consigliamo di presentare la richiesta il prima possibile

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