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Il 28 ottobre i siciliani eleggeranno il loro nuovo presidente
Elezioni regionali: tutte le regole
Sono molte le incompatibilità
Palazzo dei Normanni a Palermo sede dell'Assemblea Regionale Siciliana
è cominciato il contro alla rovescia per le elezioni regionali che si svolgeranno domenica 28 ottobre 2012 quando i siciliano sceglieranno il loro presidente e i 90 rappresentanti che siederanno sugli scranni di Palazzo dei Normanni a Palermo. Sono molte gli adempimenti e le scadenza in viste ma quella più importante sarà venerdì 28 settembre, 30° giorno antecedente quello della votazione, alle ore 16 termine ultimo " della presentazione delle liste provinciali dei candidati alla carica di Deputato regionale presso la cancelleria del Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Si voterà solo domenica 28 ottobre dalle 8 alle 22. Subito dopo inizierà lo spoglio.
La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dei 90deputati dell'Ars avviene su un'unica scheda. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali. Il Presidente fa quindi parte dell'Assemblea Regionale ed è il capolista di una lista regionale (detto anche listino), che deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista, alla quale sono collegate le liste provinciali. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, non abbia superato la soglia del 5% del totale regionale dei voti validi espressi.
Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, vengono proclamati eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere tale cifra.
Il capolista della seconda lista regionale che ha ottenuto più voti viene anche eletto
Sono eleggibili a deputati regionali gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno dell'elezione.
Non sono eleggibili a deputato regionale: i presidenti e gli assessori delle province regionali; i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione; il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana; il segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali; i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali; i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione; i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza; il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia; i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia; i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale; i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende.
Le cause di ineleggibilità di cui al non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.
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