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Notizie tecniche sull’Attestato di Certificazione Energetica (ACE)

ACE = Nuovi costi per gli immobili


Dal 28 dicembre 2012 è obbligatorio allegare negli atti di vendita e d’affitto degli immobili l’indice di prestazione energetica desumibile dall’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) anche se l’immobile ricade in classe “G”. Il proprietario di un immobile deve avere questo attestato per l’immobile di cui è proprietario per affrontare un rogito, un affitto, un annuncio. Ma anche solo per pubblicizzare o comunicare di voler vendere o affittare il proprio immobile, sia di vecchia o di nuova costruzione o nel caso di ristrutturazione (vedi tabella A). Chi rilascia questo attestato? Un certificatore riconosciuto e iscritto a un albo specifico. La Sicilia è una delle poche regioni che ha già predisposto questo albo già da marzo 2011. La certificazione energetica di un immobile è una sorta di carta d’identità che ne specifica le sue caratteristiche energetiche riguardo l’emissione di CO2 nell’ambiente circostante. In sostanza è la capacità di trattenere, rilasciare o scambiare il calore con l’esterno uniti all’efficienza degli impianti (di produzione di acqua calda, di riscaldamento, di energia elettrica, di infissi e altro) di cui l’immobile è dotato. L’esigenza nasce nel 1997 con il Trattato di Kioto che imponeva ai Paesi industrializzati la riduzione di emissioni inquinanti nell’atmosfera e degli obiettivi da raggiungere in tempi certi. L’Italia si sforza di ottenere tali risultati sin dagli anni Settanta (legge 30 aprile 1976, n° 373) ed è poi tornata sull’argomento con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n° 192 tramite cui si attuavano i propositi di una direttiva comunitaria (2002/91/CE) con cui si introduceva il concetto di “efficienza energetica” per gli edifici e il decreto interministeriale 26/06/2009 con cui si consentiva ai proprietari di autocertificare la classe energetica “G”, la più bassa tra quelle previste in cui l’optimum è la “A+”.
Con il decreto legislativo 290 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2012 l’autocertificazione viene abrogata poiché vìola l’articolo 7 della direttiva 2002/91/CE, il quale indica disposizioni sulla compilazione dell’attestato di certificazione energetica. L'Attestato di Certificazione Energetica vale dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore e dovrà essere aggiornato in caso d’interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell’edificio. Esso può essere rilasciato esclusivamente da un tecnico iscritto in appositi elenchi regionali o provinciali. I costi di un attestato di certificazione energetica dipendono da diverse variabili, la difficoltà di recuperare i dati utili al tecnico, la complessità del sistema edificio - impianto, ecc. Il costo della pratica è sostenuto dal proprietario dell’immobile.

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