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Il Consiglio di Stato ha stabilito che non è limitato a una singola gara d'appalto
Il Durc è valido fino alla scadenza
Il Consiglio di Stato, con ordinanza 1465/2013, ha stabilito che l'utilizzo del documento unico di regolarità contributiva non può essere considerato limitato a una singola gara d'appalto durante i tre mesi di efficacia temporale. Non esiste infatti nessuna prescrizione di legge che stabilisce il contrario e quindi sono inefficaci le circolari Inps 145/2012, Inail 7/2008 e del Ministero del Lavoro 35/2010. Il Durc è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Il pronunciamento è avvenuto in seguito ad un ricorso fatto dalla Security Service s.r.l. in proprio e quale mandataria dell’Ati, Ati - Union Delta s.r.l. contro la Regione Lazio per avere affidato ad altre ditte la sorveglianza dell'ente. Secondo quanto scrive il Consiglio di Stato appare dubbia la possibilità di contestare in via autonoma la verifica dei requisiti di regolarità contributiva nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, in quanto dalla disposizione di cui all’art. 11, comma 8, del d.lgs. 163 del 2006 può desumersi il generale principio che “l’atto conclusivo della procedura di gara è sempre e comunque l’aggiudicazione definitiva, rispetto alla quale l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti costituisce una mera condizione di efficacia”, poiché, diversamente ragionando, “l’aggiudicazione stessa verrebbe ad assumere diversa valenza provvedimentale (e lesività) a seconda che la verifica de qua sia stata o meno condotta, come pure può accadere, prima dell’aggiudicazione medesima, il che urta contro la logica complessiva del sistema normativo in esame” (cfr., sul punto, Cons. St., sez. V, 14.2.2012, n. 1516). Il Consiglio di stato ha poi rilevato che non vi sono norme primarie che prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145), invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VI, 18.12.2012, n. 6487).
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