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Entrata in vigore la legge sulla semplificazione e la trasparenza amministrativa
È finita la burocrazia lenta richieste risolte in 60 giorni
L'impiegato che causa ritardo verrà punito
È appena entrata in vigore la legge regionale 5/2011 sulla semplificazione e la trasparenza amministrativa. Venticinque articoli, suddivisi in 3 titoli e altrettanti capi, che introducono un sistema più moderno di regole sul rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. L'obiettivo è lo snellimento e la modernizzazione dell'apparato burocratico regionale, per accrescere efficienza e competitività.
Ma quali soni i cardini principali della legge? Per quanto riguarda la conclusione dei procedimenti amministrativi le singole amministrazioni regionali e locali dovranno, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, procedere a un riesame dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza per individuare i tempi di conclusione degli stessi, che non potranno superare i 60 giorni o, solo per procedimenti di particolare delicatezza o maggiore complessità, i 150 giorni. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i procedimenti per i quali non siano stati individuati i termini massimi dovranno concludersi in 30 giorni.
La legge introduce anche forme di responsabilità disciplinare, amministrativa e dirigenziale nei confronti dei funzionari che ritardano od omettano di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento. Previsto, inoltre, l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto da parte della pubblica amministrazione nelle ipotesi di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Altre novità riguardano l'introduzione di forme di pagamento informatico, lo scambio telematico di dati tra imprese e pubblica amministrazione, l'uso della posta elettronica certificata, l'accesso ai servizi in rete, l'utilizzo della firma digitale e l'arricchimento dei siti istituzionali. Viene introdotto il meccanismo della Scia, la Segnalazione certificata di inizio attività, che prende il posto della Dia, la Dichiarazione di inizio attività. E' una procedura semplificata che consente per gli atti di autorizzazione, licenza, permesso e, comunque, a contenuto non discrezionale l'avvio dell'attività dalla data di presentazione dell'istanza. I controlli saranno svolti nei 60 giorni successivi. L'avvio immediato dell'attività non è consentito qualora sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Importantissimo, infine, è il recepimento del "Codice Antimafia ed Anticorruzione" noto come "Codice Vigna", che ha lo scopo contrastare la diffusione della corruzione e le infiltrazioni di tipo mafioso all'interno delle pubbliche amministrazioni.
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