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La riscossione nella comunione legale

La giurisprudenza è orientata affinché ogni bene non possa essere aggredito per quota superiore al 50%


Concludiamo il nostro excursus sulla riscossione dei tributi soffermandoci sulla comunione legale stante che, come spiegano i giuristi, “la famiglia intesa quale cellula di base della nostra società è ritenuta meritevole di particolare tutela anche a livello costituzionale, dove l’articolo 29 la definisce società naturale fondata sul matrimonio. Gli interessi della famiglia trovano così particolare tutela e tra questi anche alcuni interessi economici”.
Ci limitiamo a poche raccomandazioni, di seguito elencate in forma di appunti, rivolte al coniuge non obbligato quindi necessarie nel caso in cui il debito è contratto da uno solo.
Oneri del creditore: la Suprema Corte ha fatto ricadere sul creditore l’onere di provare che non vi sono altri beni, all’infuori di quelli della comunione, aggredibili o ‘capienti’ l’entità del credito.
Quota della comunione aggredibile: la giurisprudenza è orientata affinché ogni bene, o l’unico bene, della comunione non possa essere aggredito per quota superiore al 50%. Questa regola risponde al fine di tutelare l’interesse della famiglia.
Importanza della notifica: per procedere ad aggredire il bene ‘indiviso in comunione’, “il creditore deve dare avviso al comproprietario non obbligato dell’avvenuto pignoramento e invitarlo a comparire dinanzi al giudice per esaminare la questione della separabilità della quota”. La Suprema Corte ha rilevato che “tutta l’attività svolta in assenza di tale avviso è nulla e va rinnovata anche l’attività giudiziale attraverso l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione all’esecuzione eventualmente instaurato dal coniuge obbligato. La mancanza dell’avviso non incide sulla validità del pignoramento, ma solo sulla legittimità delle scelte successive”.
Fondo patrimoniale ovvero, cosa sorvegliare se avete destinato soltanto determinati beni a soddisfare i bisogni della famiglia? In caso di ‘fallimento’, se è stato costituito nei due anni antecedenti esso risulta inefficace e in questo caso anche i beni inclusi in tale patrimonio saranno presi in considerazione nella “massa attiva”. Il fondo patrimoniale è opponibile a terzi solo in presenza della cosiddetta “doppia formalità”, vale a dire che il fondo risulta annotato a margine dell’atto di matrimonio presso i registri dello stato civile e sia trascritto sull’immobile.

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