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La Riforma del Condominio – Ultima puntata

Sgravi fiscali ed ecobonus

La legge 90/2013 ha innalzato la detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici al 65 per cento


Le parole chiave sono: nuove norme condominali, ed ecobonus. In questo ultimo appuntamento dedicato alle novità normative in materia condominiale introdotte dalla legge 220/2012 (entrata in vigore il 18 giugno scorso), si parla degli sgravi fiscali per la ristrutturazione delle parti comuni, di riqualificazione energetica, ed anche di interessanti sgravi per l'acquisto di pompe di calore, elettrodomestici e mobili da destinare agli ambienti ristrutturati. L'auspicio è che così si possano vedere sempre più edifici in buone condizioni, di gradevole aspetto e di buona efficienza energetica. Dal prossimo numero, nuovi argomenti con schede esplicative al servizio dei nostri lettori.
Box: le ristrutturazioni

È entrato in vigore il nuovo ecobonus, con la legge 90/2013. La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici è salita dal 55% al 65%, vi si può accedere dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013 per i privati, mentre per i condomìnii, per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari che compongono il condomìnio, c'è tempo fino al 30 giugno 2014. Vi possono accedere i titolari delle unità immobiliari o loro familiari conviventi che abbiano provveduto in prima persona al versamento delle somme: la documentazione valida ai fini della detrazione deve essere prodotta dall'amministratore del condomìnio. La detrazione è valida anche per l’adeguamento antisismico, la messa in sicurezza, l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli edifici esistenti e per l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico nelle zone interessate. Gli interventi mirati all'incremento dell'efficienza energetica vanno dalla sostituzione di serramenti ed infissi, alla coibentazione di pareti e coperture, fino alla riqualificazione globale dell'edificio. Fino al 31 dicembre 2013 è anche valida la detrazione fiscale del 50% delle spese per la ristrutturazione degli immobili, entro un tetto massimo di 96.000 euro: la detrazione è ripartita in dieci rate annuali; l’agevolazione fiscale vale anche per l’acquisto e l’installazione di pompe di calore e schermature solari e per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino ad una spesa massima di 10.000 euro, purché l'acquisto sia avvenuto dal 4 agosto in poi. Per i condomìnii, ristrutturazione, acquisto ed installazione deve avvenire in ambienti di proprietà comune, come ad esempio appartamenti condominiali, alloggi di servizio per il custode e similari. Analogamente, il condomìnio è tenuto a dotarsi dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica) per i medesimi locali di proprietà condominiale, anche al fine di produrlo a chiunque dovessero cedere (in vendita, locazione o comodato) tali ambienti. Per “schermature solari” si intendono tutti quei sistemi (tende esterne, tapparelle, avvolgibili, pannelli frangisole a lamelle scorrevoli) che applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permette di adeguare volta per volta l'incidenza dei raggi solari all'interno dell'immobile. Il produttore ed installatore fornisce le delucidazioni necessarie riguardo la rispondenza alla normativa dei sistemi venduti ed installati.
Le domande dei lettori

Domanda: Il regolamento di condominio non può vietare la “detenzione” di animali. Come si sposa questa regola con il fatto che io - avendo un appartamento in condominio e decidendo di affittarlo - cerco inquilini che non hanno animali?

Risposta: La contraddizione è solo apparente. La norma non enuncia un diritto generale (ad esempio «tutti possono detenere animali») ma sancisce la proibizione di un possibile divieto se emanato da una specifica entità: «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici» (legge 220/12 art.16). Questo significa che se il divieto è emanato da chi invece ne ha titolo, ossia il proprietario dell'immobile, esso è assolutamente legittimo. Del resto, la ratio della riforma è proprio "essere padroni in casa propria", e così come un padre di famiglia può impedire alla figlia di appendere posters ai muri, e analogamente può farlo (per contratto) il padrone di casa che affitta (legalmente) camere a studenti, lo stesso (e sempre mediante clausola contrattuale) può fare quel padrone di casa che non desideri animali domestici al seguito dei nuovi inquilini.

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